Metal Detector per tutti

militaria e legislazione..., detenzione dei reperti e altri regolamenti

« Older   Newer »
  Share  
Freiherr von Waldstatten
view post Posted on 24/7/2005, 18:10 by: Freiherr von Waldstatten     +1   -1




La normativa relativa ai bossoli (e ogive o pallettoni di avancarica, come nbel caso..) è la seguente:

Cass. I ,28/04/2001 n. 17275.

La detenzione di bossoli di cartucce per armi comuni da sparo non costituisce reato né ai sensi dell'art.697 cod. pen, riferendosi questo alle sole "munizioni" e non anche a "parti di esse", né ai sensi dell'art.2 della legge 2 ottobre 1967 n.895, il quale si riferisce alle sole munizioni da guerra, quali definite dall'art.1, comma 3, della legge 18 aprile 1975 n.110.

Questo era valido per tutto quanto non fosse di origine militare (cerchietto con croce indicante simbolo della nato), ma oggi, finalmente, la giurisprudenza ha equiparato alle armi comuni anche i bossoli militari (o da guerra) con la seguente circolare:

MINISTERO DELL'INTERNO - N.559/C-50,133-E-99, 22 marzo 1999
OGGETTO: Bossoli per armi portatili da guerra sparati. Quesito.

ALL'ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO, DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI E MATERIALI.
Reparto Materiali per il combattimento.
Ufficio Armamento
R 0 M A

Con la nota in riferimento codesto Ispettorato ha chiesto di conoscere se i bossoli risultanti dallo sparo di munizioni per arma da guerra portatile individuale debbano ricomprendersi tra le parti di munizioni da guerra ai sensi dell'art, 1, 3° comma, legge 18 aprile 1975, n. 110.

Al riguardo. si comunica che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta del 3 marzo 1999, considerato che le munizioni destinate alle armi da guerra sono prodotte in risposta a rigorosi capitolati emessi dall'Amministrazione Difesa e di conseguenza una cartuccia allestita ricaricando un bossolo usato di provenienza militare non sarebbe destinabile al caricamento delle armi da guerra, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che in relazione al 3° comma dell'art. 1 della legge 110/75, i bossoli in argomento non possono essere considerati parti di munizioni per armi da guerra mancando il requisito della destinazione, espressamente previsto dalla norma; ad essi, piuttosto, appaiono applicabili le previsioni di cui all'art. 97 del Regolamento al T.U.L.P.S. (liberamente detenibili in numero illimitato, ancorché preinnescati), posto che la loro disponibilità derivi da ordinaria procedura di alienazione da parte dell' Amministrazione Difesa o da rinvenimento quali "res derelictae".

Si gradirà un cortese cenno di ricevuta.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(M.......a)

In definitiva, purchè inerti e non provenienti da furto, ma non più in carico all'Amministrazione Difesa o ritrovati ("res derelictae") un secchio di bossoli nel garage di casa non costituisce reato al pari di un secchio di immondizia...
 
Top
23 replies since 24/7/2005, 14:55   7527 views
  Share